IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  9 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 e' cosi'
sostituito:
   "1. La corresponsione  dell'indennita'  e'  sospesa,  di  diritto,
oltre  che  nei  casi  di cui all'art. 15 comma 4- bis della legge 19
marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge  18  gennaio
1992 n. 16 "Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e
gli enti locali", nei confronti dei consiglieri regionali per i quali
l'autorita'   giudiziaria  abbia  emesso  ordine  di  carcerazione  o
disposto  con  ordinanza  la  custodia  cautelare   o   gli   arresti
domiciliari per delitto non colposo.
   2.  L'ufficio  di presidenza del consiglio, preso atto dello stato
di privazione  della  liberta'  personale  del  consigliere  o  della
sospensione della carica pronunciata ai sensi dell'art. 1 della legge
n. 16/1992, dispone immediatamente la sospensione dell'indennita' con
decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.
   3.  Oltre  a casi indicati nell'art. 15 comma 4-quater della legge
n. 55/1990 ccome modificato dalla legge n.  16/1992,  la  sospensione
dell'indennita'  cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1
disposta  ai  sensi  dell'art.   299   c.p.p.   e   con   l'emissione
dell'ordinanza di cui all'art. 306 c.p.p.".