IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. L'art. 9 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 e' cosi' sostituito: "1. La corresponsione dell'indennita' e' sospesa, di diritto, oltre che nei casi di cui all'art. 15 comma 4- bis della legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16 "Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali", nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorita' giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo. 2. L'ufficio di presidenza del consiglio, preso atto dello stato di privazione della liberta' personale del consigliere o della sospensione della carica pronunciata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 16/1992, dispone immediatamente la sospensione dell'indennita' con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Oltre a casi indicati nell'art. 15 comma 4-quater della legge n. 55/1990 ccome modificato dalla legge n. 16/1992, la sospensione dell'indennita' cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'art. 299 c.p.p. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 306 c.p.p.".